L'anno 2025 ha segnato una svolta significativa per il personale delle Forze dell'Ordine in Italia. Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito nella Legge 80/2025), il regime del porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza ha subito una trasformazione radicale, introducendo la facoltà di portare armi private senza licenza per difesa personale.
Ma cosa significa concretamente per un militare dell'Arma? La recente circolare del Comando Generale (febbraio 2026) ha fornito i chiarimenti necessari per navigare questa novità normativa.
La "Presunzione Legale" di Difesa Personale
Fino a poco tempo fa, un Carabiniere che desiderava portare un'arma privata fuori servizio doveva richiedere una licenza ordinaria, dimostrando il "bisogno" del porto d'armi. La nuova legge inverte questo paradigma: lo status di agente di P.S. genera ora una presunzione legale di necessità.
In termini semplici: il Carabiniere può acquistare e portare armi comuni da sparo (quelle previste dall'art. 42 del TULPS) esibendo semplicemente la propria tessera di riconoscimento.
Chi può usufruirne? Il requisito del Servizio Permanente
Non tutti i militari possono accedere a questo regime. La circolare esplicativa è tassativa: l'autorizzazione è limitata ai soli militari in servizio permanente (S.P.). Restano esclusi i militari in ferma volontaria o in servizio temporaneo. Questa distinzione nasce dalla natura del rapporto di impiego, che si considera pienamente consolidato solo con il passaggio in S.P., garantendo quella stabilità e quel profilo di affidabilità necessari per una franchigia così ampia.

Regole d'oro: Servizio vs Libera Uscita
È fondamentale non fare confusione tra l'arma d'ordinanza e quella privata:
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In Servizio: Quando si veste l'uniforme o si è impegnati in servizi d'istituto, vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'arma in dotazione.
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Fuori Servizio: Il militare può scegliere di portare l'arma privata per la propria autotutela.
Obblighi Amministrativi e Tracciabilità
Esenzione dalla licenza non significa assenza di regole. Il Carabiniere è tenuto a:
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Denunciare la detenzione: Bisogna sempre comunicare all'Autorità di P.S. dove viene custodita l'arma.
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Rispettare i limiti: Resta fermo il limite di tre armi comuni detenibili.
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Tracciabilità SDI: Le armi private verranno inserite nella Banca Dati SDI, permettendo ai Comandanti di stazione di monitorare la situazione del personale dipendente.
Il nesso con l'Arma d'Ordinanza (Art. 39 TULPS)
Un aspetto cruciale riguarda il "ritiro cautelare". La circolare specifica che se un militare viene ritenuto non più idoneo al porto dell'arma d'ordinanza (per motivi disciplinari, psicofisici o cautelari), tale provvedimento ha un effetto domino: l'Autorità provvederà immediatamente anche al ritiro delle armi private e alla revoca della facoltà di porto fuori servizio.
La riforma dell'Articolo 28 rappresenta un importante riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze dell'Ordine, offrendo uno strumento di tutela in più in un contesto sociale sempre più complesso. Tuttavia, la responsabilità individuale resta il pilastro centrale: la gestione dell'arma privata deve seguire lo stesso rigore e la stessa disciplina che contraddistinguono l'operato quotidiano dei Carabinieri.
L'informativa presente in questo articolo ha scopo puramente divulgativo e si basa sulla circolare n. 1280/103-1-1987 del 16 febbraio 2026.
Antonio Sebastiani

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